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nuovi criteri di ammortamento fiscale per brevetti e marchi

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006 ("Manovra-bis"), sono cambiati, con effetto già dall'esercizio 2006, i criteri di ammortamento fiscale dei marchi, nonché dei brevetti e degli altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.
Di queste modifiche occorre tenere conto in sede di predisposizione del bilancio 2006, al fine dello stanziamento della fiscalità corrente e differita

Il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito dalla Legge 4 agosto 200 n. 248) ha modificato l'art. 103, comma 1, del T.U.I.R., prevedendo che:

la quota massima deducibile nell'esercizio degli ammortamenti dei marchi sia ridotta a 1/18 del costo, rispetto alla precedente misura di 1/10 del costo stesso;

la quota massima deducibile nell'esercizio degli ammortamenti dei brevetti e degli altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno passi da un terzo del costo al 50% del costo stesso.

In prima battuta, queste novità sembrano accentuare le divergenze tra ammortamenti civilistici e fiscali, rendendo necessari (in caso di non coincidenza tra i due importi) lo stanziamento delle imposte anticipate e/o differite e le opportune variazioni in sede di UNICO.

Ammortamento civilistico dei marchi

Dal punto di vista civilistico contabile, l'ammortamento dei marchi, come quello delle altre immobilizzazioni immateriali (e materiali), deve avvenire "sistematicamente" in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Acquisizione a titolo gratuito - Esclusione dell'ammortamento
Non sono iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali i marchi acquisiti a titolo gratuito, che, quindi, non possono costituire oggetto di ammortamento.

Piani di ammortamento - Tipologia
I piani di ammortamento adottati possono essere:

ad aliquota costante;

a quote decrescenti;

a quote crescenti;

parametrati ad altre variabili quantitative, più adatte alla tipologia del bene.

Decorrenza
L'ammortamento deve iniziare dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile per l'utilizzo o comunque comincia a produrre benefici economici per l'impresa.

Durata
Il periodo di ammortamento dei marchi è, di regola, collegato a quello di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti il cui marchio stesso si riferisce. Se questo arco temporale non è prevedibile, l'ammortamento deve esaurirsi in un periodo massimo di 20 anni.

Ammortamento fiscale dei marchi

Il periodo minimo di ammortamento fiscale dei marchi è diventato pari a 18 anni (corrispondente ad un'aliquota massima di ammortamento del 5,56%).

Decorrenza
Le modifiche ai criteri di ammortamento dei marchi si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 (2006, per i soggetti "solari"), anche con riferimento ai costi sostenuti nel corso dei periodi d'imposta precedenti.

Divergenze tra ammortamento civilistico e fiscale dei marchi

La quota di ammortamento dei marchi stanziata a Conto economico può non coincidere con quella fiscalmente deducibile, con il conseguente obbligo di apportare le opportune variazioni in aumento o in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. Ricorrendone le condizioni, questa circostanza rende necessario anche lo stanziamento delle imposte anticipate o differite nel bilancio 2006.

Quota deducibile inferiore a quella imputata a Conto economico
Se la quota di ammortamento imputata a Conto economico è superiore a quella fiscalmente deducibile, occorre procedere:

allo stanziamento delle imposte anticipate, sempreché ne ricorrano le condizioni;

ad una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per un importo pari all'eccedenza.

Quota deducibile superiore a quella imputata a Conto economico
Se la quota di ammortamento imputata a Conto economico è inferiore a quella massima fiscalmente deducibile, occorre procedere:

in bilancio, allo stanziamento delle imposte differite;

in sede di dichiarazione dei redditi, alla compilazione del quadro EC, per evidenziare l'eccedenza deducibile extra-contabilmente, nonché ad una variazione in diminuzione per un importo pari all'eccedenza.

Ammortamento civilistico dei brevetti e degli altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Dal punto di vista civilistico contabile, anche l'ammortamento dei brevetti e degli altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve avvenire "sistematicamente" in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Durata
Né per i brevetti, né per gli altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno la legge prevede limiti precisi in merito alla durata del processo di ammortamento. A riguardo, il PCDC n. 24 osserva che:

il periodo di ammortamento dei brevetti non può eccedere la relativa durata legale;

il periodo di ammortamento degli altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere effettuato in un periodo ragionevolmente breve, in considerazione dell'aleatorietà connessa allo sfruttamento di questi diritti.

Ammortamento fiscale dei brevetti e degli altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Il periodo minimo di ammortamento fiscale è diventato pari a 2 anni (corrispondente ad un'aliquota massima di ammortamento pari al 50%). La novità ha finalità agevolative, intendendo favorire le imprese più innovative che investono in tali beni immateriali.

Decorrenza
Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 (2006, per i soggetti "solari"), anche con riferimento ai costi sostenuti nel corso dei periodi d'imposta precedenti. Per i brevetti, tuttavia, la riduzione è accordata ai soli diritti registrati:

dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto);

ovvero nei cinque anni precedenti.

Pertanto, per i brevetti registrati antecedentemente, le relative quote di ammortamento continuano ad essere deducibili in misura non superiore a un terzo del costo (pari ad un'aliquota massima del 33,33%).

Divergenze tra ammortamento civilistico e fiscale

Tenuto conto della nuova aliquota massima di ammortamento fiscale dei beni in esame, è ragionevole ipotizzare che, a partire dall'esercizio 2006, vi siano soltanto più casi in cui, alternativamente:

il processo di ammortamento civilistico coincide con quello fiscale;

il processo di ammortamento fiscale è più "rapido" di quello civilistico.

Nel primo caso, non si pongono ovviamente problemi di fiscalità anticipata o differita, né di variazioni in sede di dichiarazione dei redditi. Nel secondo caso, invece, posto che la quota di ammortamento imputata a Conto economico è inferiore a quella massima fiscalmente deducibile, occorre procedere:

in bilancio, allo stanziamento delle imposte differite;

in sede di dichiarazione dei redditi, alla compilazione del quadro EC, al fine di evidenziare l'eccedenza deducibile extra-contabilmente, nonché ad una variazione in diminuzione per un importo pari all'eccedenza.

L'articolo in versione .pdf, infine, propone una serie di esempi che permettono di comprendere meglio le diverse situazioni presentate in questo articolo.

Febbraio 2007

a cura della Redazione di Ipsoa Editore - tratto da "I nuovi criteri di ammortamento fiscale di marchi e brevetti" di Luca Fornero

Fonte: Pratica Fiscale e Professionale - Ipsoa Editore


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